Pronuncia 118/1969
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Roma Romeo e Franco e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968. Visti gli atti di costituzione di Roma Romeo e Franco e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi l'avv. Tito Leati, per i Roma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, proposta dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 14 novembre 1967, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Relatore: Michele Fragali
Data deposito: Tue Jul 08 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BRANCA
Massime
SENT. 118/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
SENT. 118/69 B. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 141
- codice civile-Art. 1310
- codice civile-Art. 1299
Parametri costituzionali
SENT. 118/69 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SUSSISTENZA DELLA GARANZIA NELL'AMBITO IN CUI I DIRITTI SOGGETTIVI SONO CONFIGURATI SOTTO L'ASPETTO SOSTANZIALE.
Parametri costituzionali
SENT. 118/69 D. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 141
- codice civile-Art. 2934, comma 1