Pronuncia 118/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Roma Romeo e Franco e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968. Visti gli atti di costituzione di Roma Romeo e Franco e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi l'avv. Tito Leati, per i Roma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, proposta dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 14 novembre 1967, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Tue Jul 08 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 118/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'.

Quando l'accertamento della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sia stato sufficientemente motivato dal giudice a quo, la Corte costituzionale non puo' sottoporlo a riesame.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 118/69 B. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non determina disparita' di trattamento fra gli stessi condebitori d'imposta.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 118/69 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SUSSISTENZA DELLA GARANZIA NELL'AMBITO IN CUI I DIRITTI SOGGETTIVI SONO CONFIGURATI SOTTO L'ASPETTO SOSTANZIALE.

La garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 42/1964 e 111/1964, 30/1965.

Parametri costituzionali

SENT. 118/69 D. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.

Norme citate

Parametri costituzionali