Articolo 1310 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 201/1976Depositata il 28/07/1976
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, cod. civ., nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, essendo stata la stessa gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 8 del 1975 (in cui si e' ritenuto, con dovizia di argomenti, che, in una obbligazione solidale passiva, l'effetto conservativo dell'atto interruttivo della prescrizione non puo' non estendersi automaticamente ai coobbligati), e non essendo stato fornito nessun nuovo elemento che possa indurre ad una diversa decisione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1310, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 8/1975Depositata il 16/01/1975
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi: la norma, infatti, inserita nel sistema degli effetti della obbligazione solidale, non si pone in contrasto, cosi' come denunciato dal giudice a quo, con gli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Infatti, perche' si produca l'effetto conservativo del diritto del creditore a sensi dell'art. 1310, comma primo, c.c. non e' richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario: detto effetto incide, infatti, direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale e si riflette inevitabilmente ed automaticamente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi, in quanto coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. Non occorre disparita' di trattamento ingiustificata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo di cui all'art. 1310, comma primo, e il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico e' diversa, in modo evidente, e quindi e' del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perche' l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo ai fini della produzione dell'effetto conservativo del diritto del creditore, effetto che si produce a sensi dell'art. 1310, comma primo, non e' influente ai fini della valutazione della posizione giuridica del condebitore solidale.
Norme citate
- codice civile-Art. 1310, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/1969Depositata il 08/07/1969
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non determina disparita' di trattamento fra gli stessi condebitori d'imposta.
Norme citate
- regio decreto-Art. 141
- codice civile-Art. 1310
- codice civile-Art. 1299
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.