Pronuncia 8/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1310, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1971 dalla Corte dei conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Palma Giacinto ed altro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972; 2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Forti Aldo ed altri, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973; 3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Associazione ciclistica pratese e Leone Francesco, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973; 4) ordinanza emessa il 10 maggio 1973 dalla Corte dei conti - sezione II giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Ricciardi Piero ed altri, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Visti gli atti di costituzione di Palma Giacinto, dell'Associazione ciclistica pratese, di Leone Francesco e di Valente Gaetano; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Alessio Festa, per Palma Giacinto, e l'avv. Carmelo Carbone, per Valente Gaetano.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Vincenzo Trimarchi
Data deposito: Thu Jan 16 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO