Pronuncia 8/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1310, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1971 dalla Corte dei conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Palma Giacinto ed altro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972; 2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Forti Aldo ed altri, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973; 3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Associazione ciclistica pratese e Leone Francesco, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973; 4) ordinanza emessa il 10 maggio 1973 dalla Corte dei conti - sezione II giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico di Ricciardi Piero ed altri, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Visti gli atti di costituzione di Palma Giacinto, dell'Associazione ciclistica pratese, di Leone Francesco e di Valente Gaetano; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Alessio Festa, per Palma Giacinto, e l'avv. Carmelo Carbone, per Valente Gaetano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Thu Jan 16 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 8/75 A. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - LA GARANZIA SI RIFERISCE ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE QUALI RISULTANO DALLE NORME DEL DIRITTO SOSTANZIALE.

La garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilita' data a tutti coloro che agiscano in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi ad essere difesi in ogni stato e grado del procedimento: essa si riferisce alle situazioni soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.

Parametri costituzionali

SENT. 8/75 B. OBBLIGAZIONI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - PRESCRIZIONE - COD.CIV., ART. 1310, PRIMO COMMA - ATTI INTERRUTTIVI DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI IN SOLIDO - EFFETTO ANCHE RIGUARDO AGLI ALTRI DEBITORI ANCHE SE NON SIANO A CONOSCENZA DELLA PRETESA CREDITORIA E DEGLI STESSI ATTI INTERRUTTIVI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi: la norma, infatti, inserita nel sistema degli effetti della obbligazione solidale, non si pone in contrasto, cosi' come denunciato dal giudice a quo, con gli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Infatti, perche' si produca l'effetto conservativo del diritto del creditore a sensi dell'art. 1310, comma primo, c.c. non e' richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario: detto effetto incide, infatti, direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale e si riflette inevitabilmente ed automaticamente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi, in quanto coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. Non occorre disparita' di trattamento ingiustificata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo di cui all'art. 1310, comma primo, e il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico e' diversa, in modo evidente, e quindi e' del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perche' l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo ai fini della produzione dell'effetto conservativo del diritto del creditore, effetto che si produce a sensi dell'art. 1310, comma primo, non e' influente ai fini della valutazione della posizione giuridica del condebitore solidale.