Pronuncia 201/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429 (ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private), nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e con le integrazioni di cui all'art. 9 del decreto legge 13 agosto 1917, n. 1393; dell'art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge collegate allo stesso art. 25 (art. 57 testo unico legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295) e dell'art. 1310, primo comma, del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 22 giugno e il 10 dicembre 1973 dalla Corte dei conti - sezione I giurisdizionale - nei giudizi di responsabilità a carico di Ciavatta Pasquale e di Torre Armando, Calabresi Bruno ed altri, iscritte ai nn. 56 e 399 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974 e n. 289 del 6 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione di Calabresi Bruno ed altri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; udito l'avv. Gino Lanzara, per Calabresi Bruno ed altri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano (art. 57 testo unico sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295), nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429, testo vigente, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorità competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, proposta dalla seconda delle due ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Ercole Rocchetti
Data deposito: Wed Jul 28 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 201/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE, SUI SOGGETTI O SULL'OGGETTO - LA DECISIONE DELL'UNA NON PRECLUDE QUELLA DELL'ALTRA - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA.
Norme citate
- legge-Art. 35
- legge-Art. 25, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 201/76 B. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, ART. 25, SECONDO COMMA (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO); LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, ART. 35, ULTIMO COMMA, E DISPOSIZIONI AD ESSO COLLEGATE - DANNI ARRECATI ALL'AMMINISTRAZIONE, PER COLPA O NEGLIGENZA, DA ALCUNE CATEGORIE DI FUNZIONARI ED AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COMPETENZA A DECIDERE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE E FACOLTA' DI QUESTA DI RIDURRE O NON APPLICARE L'ADDEBITO PER IL DANNO SUBITO - GIURISDIZIONE RISERVATA ALLA CORTE DEI CONTI SOLO PER ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 103, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- legge-Art. 35
- legge-Art. 25, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 201/76 C. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - MATERIE DI CONTABILITA' PUBBLICA - COMPRENDE I GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A CARICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO.
Norme citate
- legge-Art. 25, comma 2
- legge-Art. 35