Articolo 2885 - CODICE CIVILE
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(Cancellazione sotto condizione).
Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.
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