Articolo 382 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 271/1989Depositata il 18/05/1989
GIUDICE NATURALE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ALTRO GIUDICE - Il giudice naturale precostituito per legge e' l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dall'ordinamento processuale. Pertanto, non sussistendo rapporti di competenza tra le sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi, il principio del giudice naturale, posto a fondamento della imparzialita' e della indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, non e' leso allorche' la Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, designi altro giudice, diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata e la cui compenteza e' venuta meno in applicazione di norme di legge ed in relazione ad obiettive esigenze processuali. E' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382, comma 1, c.p.c., in riferimento all'art. 25 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 382, comma 1
Parametri costituzionali
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