Articolo 2840 - CODICE CIVILE
.
(Certificato dell'iscrizione).
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.