Articolo 103 - CODICE CIVILE
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(Atto di opposizione).
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
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