Articolo 575 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 82/1974Depositata il 27/03/1974
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredita', giacche' questo trattamento - che e' diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredita' escludendo dal concorso gli ascendenti - non e' giuridicamente giustificato.
Norme citate
- codice civile-Art. 575
Parametri costituzionali
Pronuncia 82/1974Depositata il 27/03/1974
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Norme citate
- codice civile-Art. 435
- codice civile-Art. 575
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
- Costituzione-Art. 30
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.