Pronuncia 82/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 575 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Arcieri Mastromattei Cristina e Arcieri Mastromattei Ugo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973. Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Wed Mar 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 82/74 A. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE EX ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE.

Ai sensi dell'art. 30, comma terzo, Cost., deve considerarsi famiglia legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale, comprendente soltanto il coniuge ed i figli legittimi e non anche i collaterali e gli ascendenti. Cfr.: sent. n. 79/1959 e n. 50/1973.

Parametri costituzionali

SENT. 82/74 B. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - MANCA QUANDO IL GENITORE NATURALE NON ABBIA CONIUGE NE' FIGLI NATURALI - TUTELA GARANTITA IN TAL CASO DALL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO.

Spetta al figlio naturale riconosciuto o dichiarato la tutela garantita dall'art. 30, terzo comma, Cost., nel caso in cui il genitore naturale non abbia coniuge ne' figli naturali e manchi quindi una famiglia legittima nel senso previsto dal citato precetto costituzionale. Cfr.: Sent. 79/1969 e 50/1973.

Parametri costituzionali

SENT. 82/74 C. SUCCESSIONI LEGITTIME - COD. CIV., ART. 575 - CONCORSO DI FIGLI NATURALI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - QUOTA SPETTANTE AI PRIMI - LIMITAZIONE A DUE TERZI DELL'EREDITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI LEGITTIMI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredita', giacche' questo trattamento - che e' diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredita' escludendo dal concorso gli ascendenti - non e' giuridicamente giustificato.

SENT. 82/74 D. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - SUSSISTENZA - DETERMINA UNA LEGITTIMA LIMITAZIONE DEI DIRITTI EREDITARI DEI FIGLI NATURALI.

I diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o dichiarati possono essere legittimamente limitati allorche' essi concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore non rientrando questi, agli effetti successori, tra i membri della famiglia legittima.

Parametri costituzionali

SENT. 82/74 E. SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONCORSO DI FIGLI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - COD. CIV., ART. 575 - ILLEGITTIMITA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI LIMITA LA QUOTA DEI PRIMI A DUE TERZI DELL'EREDITA' - EFFETTI - SUCCESSIONE IN TUTTA L'EREDITA' (CON ESCLUSIONE DELL'ASCENDENTE DEL PROPRIO GENITORE) - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 435 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'OBBLIGO PER I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI DI PRESTARE GLI ALIMENTI AGLI ASCENDENTI LEGITTIMI DEL PROPRIO GENITORE.

Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

Parametri costituzionali