Articolo 2671 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 147/1985Depositata il 14/05/1985
L'imposta di trascrizione, sebbene strutturalmente assimilata alle imposte di registro per ragioni storiche, a rigore non e', al pari di questa, un'imposta sui trasferimenti di ricchezza, il che rende dubbia la pertinenza di una censura di violazione del principio della capacita' contributiva, intesa come capacita' economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene, per il fatto che ad essa sono assoggettate sentenze ancora sub iudice; e cio' a prescindere dal considerare che in ogni caso il nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilita' e, quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilita' non si attui o la vicenda non si verifichi. D'altro canto, l'assoggettamento a trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato, risponde sia alla logica della pubblicita' immobiliare - giacche' e' volta ad assicurare quella completezza di effetti verso i terzi e quella intangibilita' che sono assicurate dalla trascrizione -, sia a quella del sistema processuale - non essendo sempre in grado il cancelliere, tenuto a curare la trascrizione delle sentenze, di conoscere in tempo quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Pertanto, comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze sovvertitrici dei due suddetti sistemi, e' nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento del correlativo onere fiscale) con riguardo non al momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma alla mera pronuncia del provvedimento).
Norme citate
- codice civile-Art. 2671
- legge-Art. 19, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 14, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.