Articolo 448 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 34/2016Depositata il 17/02/2016
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448- bis cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria "postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del legislatore.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.