Articolo 677 - CODICE CIVILE
.
(Mancanza di accrescimento).
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 66/1988Depositata il 21/01/1988
ORD. 66/88. INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI CONTRO LA) - EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA - LAVORI NECESSARI - OMISSIONE - PUNIBILITA' - SANZIONI - SPROPORZIONE TRA COSTO DEI LAVORI E VALORE DEL MANUFATTO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.PEN., ART. 677. - COST., ARTT. 3, 42.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di legittimita` costituzionale in difetto di motivazione circa la rilevanza della stessa, pur nell'auspicio che in ordine alla norma denunziata, possa essere previsto un intervento 'de iure condendo', da parte del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 677 cod.pen. sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - in quanto viene incriminata l'omissione dei necessari lavori, per edifici o costruzioni che minacciano rovina anche nel caso di sproporzione tra il costo di essi e il valore del manufatto).
Norme citate
- codice civile-Art. 677
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.