Articolo 12 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 28/1958Depositata il 08/04/1958
Anche a voler ritenere di competenza del Presidente della Regione siciliana il potere di conferire con suo decreto la personalita' giuridica ad istituzioni di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per quegli atti a substrato personale o patrimoniale destinati ad avere efficacia oltre i limiti del territorio regionale. (Specie in cui, a seguito di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Regione siciliana in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato il riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", fondazione che ha lo scopo di assegnare borse di studio agli appartenenti alla famiglia Capizzi, senza l'obbligo della residenza in Sicilia e senza il vincolo di frequentare istituti scolastici esistenti nell'Isola. Restando comunque sotto ogni aspetto impregiudicata la questione di carattere generale se sia di competenza della Regione siciliana, e per essa del suo Presidente, il potere di riconoscere la personalita' giuridica delle istituzioni a carattere privato, quando esse operino esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale).
Norme citate
- codice civile-Art. 12
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- statuto regione Sicilia-Art. 20
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