Articolo 673 - CODICE CIVILE
.
(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.