Articolo 2786 - CODICE CIVILE
.
(Costituzione).
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.