Articolo 2471 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 186/2008Depositata il 30/05/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di s.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa v., citate, ordinanze n. 31/2008 e n. 393/2007.
Norme citate
- codice civile-Art. 2471
- codice di procedura civile-Art. 538
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.