Articolo 538 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 186/2008Depositata il 30/05/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di s.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa v., citate, ordinanze n. 31/2008 e n. 393/2007.
Norme citate
- codice civile-Art. 2471
- codice di procedura civile-Art. 538
Parametri costituzionali
Pronuncia 161/2003Depositata il 09/05/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quo', non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 538, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/2002Depositata il 12/04/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, concernente, nell'ambito della espropriazione mobiliare presso il debitore, il nuovo incanto di cosa restata invenduta. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie, nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio. - Sulla inidoneità di siffatte ordinanze a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. 'ex plurimis', citate ordinanze n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 538, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 55/1984Depositata il 07/03/1984
In tema di espropriazione, il minor favore della normativa per la vendita all'incanto dei beni mobili rispetto a quanto stabilito per i beni immobili, si giustifica, nella razionalita' della previsione, in considerazione del piu' ridotto valore dei primi, nella normalita' delle situazioni verificabili in concreto. Cio' stante, non e' peraltro raffrontabile l'ipotesi del mobile rimasto tale con l'ipotesi di quello incorporato in un immobile, che invece, nel caso di vendita, non viene in considerazione autonomamente ed e' percio' assoggettato alla disciplina del bene cui accede. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - S. n. 130/1972.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 538, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 130/1972Depositata il 12/07/1972
Non e' irrazionale che nella vendita esecutiva mobiliare, diversamente da quella immobiliare, l'incanto posteriore al primo venga disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, essendo piu' ridotto il valore dei beni mobili cosicche' gia' nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, cod. proc. civ. e' fissata una base di incanto corrispondente alla minima stima. La determinazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dell'incanto, con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dall'aumento del costo dell'esecuzione talora i modo sproporzionato all'entita' del debito. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 538, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 130/1972Depositata il 12/07/1972
Nella vendita esecutiva mobiliare - in cui l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione del prezzo base - non puo' ritenersi che il sistema non garantisca il diritto di proprieta' del debitore, sotto il profilo che questi potrebbe rimanere esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, perche' l'esecutato ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si e' proceduto, e pertanto non viene ad essere depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengano aggiudicati o vengano aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria, senza considerare che quando l'asta rimanga deserta e non vi siano altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli puo' riavere i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. Di conseguenza, non e' fondata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 538, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.