Articolo 181 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 519/2002Depositata il 04/12/2002
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all?articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all?udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. E? stato, infatti, già affermato ? nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 ? che il legislatore, anche dopo l?introduzione in Costituzione del nuovo testo dell?art. 111, continua a disporre di un?ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, ?ragionevole? in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). E? stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 309
- codice di procedura civile-Art. 181
Parametri costituzionali
Pronuncia 137/2002Depositata il 24/04/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall?art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 354 in riferimento all?art. 111 Cost. in quanto, l?introduzione in Costituzione della disposizione testé citata, non produce modifiche all?orientamento di questa Corte sul punto della ragionevole durata del processo, dal momento che la maggiore celerità possibile, deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo tra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall?art. 24 Cost. - Cfr. ordinanza n. 32/2001.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 181
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art. 1
Pronuncia 104/2000Depositata il 18/04/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione e' stata gia' piu' volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziche' l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 309
- codice di procedura civile-Art. 181, comma 1
Pronuncia 256/1998Depositata il 09/07/1998
Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 7, n. 107 e n. 266 del 1997. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 181, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 309
- legge-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 266/1997Depositata il 23/07/1997
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale gia' dichiarate manifestamente infondate con O nn. 7/1997 e 107/1997. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 309
- legge-Art. 4, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 181, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 107/1997Depositata il 18/04/1997
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 7/1997. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 309
- legge-Art. 4, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 181, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1997Depositata il 10/01/1997
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto il principio del buon andamento della pubblica amministrazione attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso (v., da ultimo, le sentenze n. 84/1996 e 313/1995). Peraltro, nel regolare il funzionamento del processo, il legislatore dispone della piu' ampia discrezionalita', sicche' le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli. - Cfr., pure, tra le molte, S. nn. 65/1996 e 295/1995. - Riguardo alle "censure che prospettano alla Corte l'opportunita' di una diversa disciplina del processo, finalizzata al miglior funzionamento della giustizia civile, ponendo in tal modo un problema di politica legislativa", v., tra le altre, O. n. 114/1984. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 181, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 309
Parametri costituzionali
Pronuncia 114/1984Depositata il 18/04/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 309 e 181 c.p.c., concernenti la mancata comparizione delle parti, in quanto norme svolte a rimediare possibili dimenticanze della difesa non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost. e d'altra parte, col dedurre l'opportunita' di un migliore funzionamento della giustizia civile si propone in sostanza alla Corte un problema di politica legislativa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 181
- codice di procedura civile-Art. 309
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.