Articolo 447-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)
Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo ((e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,)) in quanto applicabili. (88) (90) ((136))
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. (90)
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno.
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