Articolo 360 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. (136)
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma. (171) ((173))
Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. (171) ((173))
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 298/2007Depositata il 17/07/2007
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Previsione tra i motivi di ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro - Denunciata lesione del principio di libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale - Asserita violazione del principio costituzionale concernente la funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte di cassazione - Questione proposta in termini eventuali - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006, sollevata in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, stante il suo carattere eventuale o ipotetico rispetto alla situazione processuale propria del giudizio a quo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 360, comma 1
- decreto legislativo-Art. 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.