Articolo 30 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, perché ne valuti la perdurante rilevanza a seguito della sent. n. 147 del 2004 - intervenuta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione -, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale della norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 11 cod. proc. pen. - Illegittimità costituzionale parziale dell?art. 30-bis cod. proc. civ.: sentenza n. 147/2004.
E? costituzionalmente illegittimo l?art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all?art. 11 del codice di procedura penale. La norma ? in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ? assume, infatti, come preminente, l?esigenza di tutelare l?imparzialità-terzietà del giudice, concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono, tuttavia, coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che ? in via autonoma e indipendentemente da essa ? sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti magistrati e concernenti l?esercizio delle loro funzioni. - Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all?art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità di tener conto, per il suo carattere generale, delle caratteristiche del processo esecutivo, è richiamata la sentenza n. 444/2002. - Sulla inammissibilità della questione relativa alla possibilità di restringere l?ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto,abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate, in quanto comporterebbe una pronunzia additiva, viene richiamata la sentenza n. 332/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 30-bis del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione per essere la motivazione dell?ordinanza di rimessione priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza, necessari per un?adeguata valutazione della rilevanza e della fondatezza. - Sentenze citate nn. 217, 231 e 255/2003.
E? inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell?art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall?art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da esso dettata si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato in conseguenza di procedimenti in cui questi assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. La possibilità di restringere l?ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate comporterebbe una pronuncia additiva della Corte, in quanto tale non ammissibile. - V. sentenze citate nn. 444/2002 e 51/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis ?nella parte in cui non prevede la 'translatio judicii' anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione?, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che ?sulla ricusazione decide ? il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale? in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all?ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato. - Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto l'applicabilità della disciplina, da esso dettata per l'individuazione del giudice competente nelle cause in cui è parte un magistrato, anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. La questione è stata infatti già esaminata, anche alla stregua del parametro costituzionale invocato dal rimettente ed in riferimento alle ragioni dallo stesso prospettate. - V. l'ordinanza n. 216/2001, quale precedente richiamato.
E? costituzionalmente illegittimo l?art. 30-bis del codice di procedura civile nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d?appello comprendente l?ufficio giudiziario competente ai sensi dell?art. 26 del codice di procedura civile. La norma ? in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione ? assume, infatti, come preminente, un?esigenza (quella di tutelare l?imparzialità-terzietà del giudice dell?esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, irragionevolmente svalutando in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici del processo esecutivo. Regolando l?esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione ? e perciò allontanando la sede del giudice dal luogo dell?esecuzione ?, essa trascura l?esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in quel processo assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili. ? Sul valore costituzionale del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in relazione a qualunque tipo di processo, cfr., da ultimo, sentenze n. 305 e 78/2002. ? Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all?art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 30-bis, primo comma, e 38 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione «nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto». L'ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, risulta infatti carente nella motivazione spettando al giudice 'a quo' il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità. - V., da ultimo, ordinanza n. 315/2002, richiamata con riferimento al principio applicato nella decisione.
È inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. Infatti la questione - che concerne, per espressa ammissione del rimettente, una norma non applicabile nel giudizio sulla ricusazione - è stata sollevata nel presupposto implicito, non verificatosi, che fosse accolta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del codice di procedura civile.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, concernente la determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un magistrato in servizio. Infatti, il giudice rimettente, dato atto del sopravvenuto pensionamento del magistrato debitore in corso di giudizio, afferma la propria incompetenza - riguardo a ciò sollevando la questione - in base al principio secondo cui "comunque" la competenza si determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al momento della domanda e non tiene, invece, conto del "diritto vivente" secondo cui tale principio è inapplicabile ove un mutamento dello stato di fatto faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando competente non era. - Sulla manifesta inammissibilità - secondo consolidata giurisprudenza - delle questioni insufficientemente motivate sulla rilevanza, v. richiamata ordinanza n. 566/2000. M. F.