Pronuncia 332/2003

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), promosso con ordinanza del 17 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Francesco Fassio e Cinzia Piasentin ed altri, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Questione di legittimità costituzionale - Termini - Possibilità di una duplice lettura - Individuazione dalla esatta portata dell?atto di rimessione.

Nella ipotesi in cui l?ordinanza di rimessione, essendo astrattamente suscettibile di una duplice lettura, dia luogo ad incertezza circa l?individuazione dei termini della questione di legittimità costituzionale, occorre avere riguardo al dispositivo dell?ordinanza stessa, in cui il rimettente enuncia conclusivamente i termini della questione.

Procedimento civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza territoriale - Deroga - Mancata limitazione alle sole cause nelle quali il magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché lesione del diritto di azione e difesa e del principio del giudice naturale - Discrezionalità del legislatore in materia - Inammissibilità della questione.

E? inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell?art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall?art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da esso dettata si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato in conseguenza di procedimenti in cui questi assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. La possibilità di restringere l?ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate comporterebbe una pronuncia additiva della Corte, in quanto tale non ammissibile. - V. sentenze citate nn. 444/2002 e 51/1998.