Articolo 53 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 115/2005Depositata il 18/03/2005
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui ?non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l?istanza di ricusazione che tale appaia ? per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente?, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l?asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell?istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 52
- codice di procedura civile-Art. 53
- codice di procedura civile-Art. 54
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/2003Depositata il 27/03/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis ?nella parte in cui non prevede la 'translatio judicii' anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione?, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che ?sulla ricusazione decide ? il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale? in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all?ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato. - Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 30 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/2002Depositata il 21/03/2002
L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 104
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 78/2002Depositata il 21/03/2002
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si possano trovare a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, poiché si tratta di doglianza che investe circostanze di mero fatto e che non considera la portata eccezionale e non fisiologica dell'istituto e la sua natura di mera verifica incidentale sulla sussistenza delle condizioni di imparzialità. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 104 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 104
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 78/2002Depositata il 21/03/2002
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo della differenza fra la disciplina censurata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nel processo penale, in cui la decisione, quando sia il ricusato un giudice della corte d'appello, è rimessa ad un'altra sezione della stessa corte. Infatti a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. - In tema, cfr. sentenza n. 31/1998 e ordinanze n. 326/1999 e n. 465/2000, nonché sentenza n. 387/1999, sentenza n. 326/1997 e sentenza n. 51/1998 (tutte citate).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 78/2002Depositata il 21/03/2002
È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione di un magistrato, decide con ordinanza non impugnabile. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio 'a quo', ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso. - Cfr. citate sentenza n. 336/1995 e ordinanze n. 13/1990 e n. 337/1994.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 122/1998Depositata il 16/04/1998
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte ha affermato in molteplici decisioni che il legislatore gode della piu' ampia discrezionalita' nel regolare gli istituti processuali, col solo limite del principio di ragionevolezza (v., 'ex plurimis', le sentenze nn. 31 del 1998, 451 del 1997, 295 del 1995 nonche' le ordinanze nn. 427 e 7 del 1997) - non puo' ritenersi che <<l'attribuzione all'uno o all'altro ufficio giudiziario della decisione di determinati affari si traduca in una irragionevole disparita' di trattamento>>. Peraltro, come gia' rilevato in precedenti provvedimenti della Corte (v. le ordinanze nn. 424 e 63 del 1997), va ribadita l'estraneita' dell'invocato art. 107, terzo comma, Cost. rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi di un parametro relativo allo 'status' dei giudici. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 53
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.