Articolo 601 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Divisione).
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
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