Articolo 710 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 121/1994Depositata il 31/03/1994
La scelta del legislatore di assoggettare al rito camerale i giudizi per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, non viola il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti, giacche' configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione - un procedimento contenzioso, connotato dal contraddittorio delle parti e non privo di garanzie di pubblicita', che si conclude con un provvedimento decisorio, avente natura sostanziale di sentenza e ricorribile per cassazione. Ne' appare inadeguato - atteso l'interesse delle parti alla rapida conclusione del giudizio - il termine di dieci giorni ('ex' art. 739 cod. proc. civ.) che, ad avviso del giudice 'a quo', sarebbe applicabile per l'appello nel rito camerale, in luogo dell'ordinario termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 710 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988 n. 331, in quanto stabilisce che nei suddetti giudizi di revisione si applica il rito camerale). - cfr. S. nn. 543/1989, 587/1989, O. n. 105/1989; nel senso che il principio di pubblicita' del giudizio e' derogabile in ragione della specialita' delle controversie e puo' avere differenti modalita' di attuazione, v. S. n. 235/1993; sulla garanzia della difesa tecnica nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. n. 151/1971. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 710
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 416/1992Depositata il 09/11/1992
Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 710
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 710
Parametri costituzionali
Pronuncia 202/1975Depositata il 10/07/1975
L'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato la cui modifica e' prevista dall'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, col rito camerale presenta una struttura complessa che partecipa di molteplici aspetti (assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo) e si differenzia nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione la cui revisione a norma dell'art. 710 c.p.c. deve avvenire mediante una nuova procedura ordinaria ed e' caratterizzato dalla funzione alimentare, o di mantenimento. E' pertanto da escludere l'omogeneita' delle descritte situazioni giuridiche, e di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 9 cit. legge n. 898 del 1970 sotto il profilo della presunta irrazionale diversita' di disciplina concretantesi nella adozione dello speciale rito camerale, tenuto conto, d'altra parte, che non emergono elementi di irrazionalita' tali da escludere la giustificazione della diversita' di regolamentazione adottata.
Norme citate
- legge-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 710
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.