Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 92 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. (144) ((156)) Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 190/2018Depositata il 19/10/2018

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente la sussistenza di altri giusti motivi - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, difesa, equo processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, con motivazione plausibile, hanno ritenuto che tale possibilità sia esclusa dal recente e ripetuto intervento del legislatore, che non consente alcuna estensione interpretativa della disposizione censurata. Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ciò però non significa che ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 42 del 2017 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Rilevanza della questione incidentale - Motivazione dei rimettenti - Dettagliata descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I giudici rimettenti hanno descritto in dettaglio la fattispecie al loro esame ed hanno chiaramente evidenziato la necessità di applicare nei giudizi a quibus la disposizione censurata, in ordine alla quale hanno motivatamente argomentato i loro dubbi di legittimità costituzionale.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Rimessione della questione incidentale - Questione accessoria nel giudizio principale (nella specie: regolamentazione delle spese processuali) - Decisione su tutto il merito con sentenza non definitiva, con esclusione della questione accessoria - Recessività del legame di accessorietà, ai fini della sollevazione dell'incidente di costituzionalità - Ammissibilità della questione.

Allorché il giudice abbia un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale in ordine alla sola disposizione che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione, il legame di accessorietà tra la sentenza che decida tutte le questioni di merito e la pronuncia sulle spese è recessivo, e non impedisce di sollevare con distinta ordinanza la questione. Il principio della ragionevole durata del processo, infatti, coniugato con il favor per l'incidente di legittimità costituzionale ? il quale preclude che il giudice possa fare applicazione di una disposizione di legge della cui legittimità costituzionale dubiti - suggerisce che non sia ritardata la decisione del merito della causa, rispondendo ciò all'interesse apprezzabile delle parti alla sollecita definizione di quanto possa essere deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata. (Nella specie, è ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata dopo avere deciso con sentenza, qualificata imprecisamente "non definitiva", tutto il merito della causa, riservando solo la decisione sulle spese di lite). ( Precedenti citati: ordinanze n. 314 del 2008 e n. 395 del 2004 ). Il giudice rimettente può legittimamente limitare la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, difesa, equo processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La rigida elencazione prevista dalla disposizione censurata dai tribunali di Torino e Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie - rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007, n. 158 del 2003, n. 135 del 1987, n. 303 del 1986, n. 222 del 1985 e n. 196 del 1982; ordinanza n. 117 del 1999 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametri ulteriori, ad eccezione di profilo di censura particolare, costituente autonoma e distinta questione.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 111, primo comma, Cost. - la questione di costituzionalità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., resta assorbita la questione sollevata in riferimento agli ulteriori plurimi parametri indicati nella ordinanza di uno dei due rimettenti (artt. 25, primo comma, 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., art. 47 CDFUE e artt. 6 e 13 CEDU), perché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale. Residua invece il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso, che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 77/2018Depositata il 19/04/2018

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale, nonché dei parametri convenzionali ed europei relativi al divieto di discriminazioni fondate sul censo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 14 CEDU e 21 CFDUE - dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, che elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice, in caso di soccombenza totale, può, in tutto o in parte, compensare le spese di lite. La circostanza che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova), non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali, costituendo un elemento che il giudice della controversia può valutare e ricondurre alla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite. Spetta alla discrezionalità del legislatore ampliare il favor praestatoris, ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio del contributo unificato per le spese di giustizia in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 1994 e n. 135 del 1987; ordinanza n. 71 del 1998 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 395/2004Depositata il 21/12/2004

PROCEDIMENTO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE IN DANNO DELLA PARTE VITTORIOSA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - GIUDICE RIMETTENTE PRIVO DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ?nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei ?giusti motivi? di tale decisione?. La questione è irrilevante, in quanto il rimettente, una volta interpretata alla luce dei principî costituzionali (e in particolare dell?art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei ?giusti motivi? che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente, laddove la prospettata esistenza di un ?diritto vivente?, secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese ? sicché l?esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione - si risolve in una regola ? insindacabilità della compensazione delle spese non motivata ? della quale è diretto destinatario il giudice dell?impugnazione, il quale soltanto potrebbe quindi sollevare la questione, mentre, invece, il giudice munito del potere discrezionale di compensare le spese è solo indirettamente destinatario di quel diritto vivente, e pertanto, avendo, alla stregua di tale c.d. ?diritto vivente?, la facoltà, ma non l?obbligo, di non motivare il suo provvedimento, è conseguentemente tenuto a dare dell?art. 92 cod. proc. civ. una lettura conforme a Costituzione.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 92, comma 2

Pronuncia 59/1999Depositata il 04/03/1999

ORD. 59/99. PROCESSO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE, CON TALUNE POSSIBILI LIMITAZIONI, AL RIMBORSO DI QUELLE SOSTENUTE DALL'ALTRA PARTE - CONSENTITA APPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE NEI CASI IN CUI LA PARTE SOCCOMBENTE VERSI IN NON ADEGUATE CONDIZIONI ECONOMICHE - PROSPETTATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO, SIA PER L'ATTORE CHE PER IL CONVENUTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, ALTRESI', DEL CONVENUTO NON ABBIENTE AL CONVENUTO ABBIENTE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE, SOTTO ENTRAMBI I PROFILI, NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 (fino a "superflue" ) e comma 2, cod. proc. civ. censurati in quanto consentono che la condanna della parte soccombente -ivi prevista- al rimborso delle spese in favore dell'altra parte (salva la facolta' del giudice di escludere dal rimborso spese che ritenga eccessive o superflue o di compensarle per "giusti motivi") sia pronunciata anche nei casi in cui la parte soccombente, per le sue condizioni economiche, non sia in grado di farvi fronte. Invero il motivo di incostituzionalita' dedotto, in riferimento all'art. 24 Cost., in base all'assunto che, nella prospettiva di tale eventualita', l'attore e, rispettivamente, il convenuto possano indursi a desistere dall'agire o dal difendersi in giudizio, non trova riscontro nel processo di provenienza, nel quale - come si nota nell'ordinanza di rinvio - dopo che l'attrice non solo ha gia' fatto valere, ma ha anche realizzato, la sua pretesa al pagamento delle somme dovute, ed il convenuto, a sua volta, anche se rimasto contumace, e' comparso personalmente dimostrando l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento, oggetto del contendere sono ormai solamente le spese processuali. Mentre, l'altra censura, avanzata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa ingiustificata parita' di trattamento tra convenuti abbienti e convenuti non abbienti, e' palesemente estranea alle disposizioni denunciate - che si limitano a regolare l'onere delle spese processuali fra attore e convenuto in base al principio della soccombenza, egualmente valido per entrambi - le condizioni economiche di ciascuno di essi potendo semmai assumere rilievo in diversa sede, come quella del gratuito patrocinio, relativamente alla sua attuale estensione.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.