Articolo 495 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 309/2008Depositata il 30/07/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3- sexies , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39- quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative. Premesso che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti e premesso, altresì, che è l'istanza di conversione del pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum , nella specie, non vi è stata alcuna compromissione di posizioni soggettive acquisite in quanto le particolari modalità e tempi di introduzione della nuova normativa - la cui entrata in vigore è stata più volte differita - riferiti all'atto processuale di cui si tratta, e cioè all'istanza di conversione del pignoramento, ha consentito ai debitori assoggettati a procedure esecutive di poter disporre di un termine, in ogni caso non inferiore a due mesi, tale da non incidere gravemente sulla facoltà di presentare l'istanza di conversione del pignoramento (del resto proponibile subito dopo il pignoramento stesso).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 495
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 1, comma 6
- decreto-legge-Art. 39 QUATER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.