Pronuncia 309/2008

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495 del codice di procedura civile e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma nei giudizi riuniti di opposizione agli atti esecutivi instaurati dalla Assimobil di Assennato Maria Laura & c. s.a.s. contro la Capitalia s.p.a. ed altri, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 del codice di procedura civile e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito: Wed Jul 30 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Modifiche normative - Preclusione della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento - Anticipazione al momento in cui viene disposta la vendita - Ultrattività della previgente disciplina nell'ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Inidoneità della nuova normativa a comprimere posizioni soggettive processuali acquisite - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3- sexies , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39- quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative. Premesso che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti e premesso, altresì, che è l'istanza di conversione del pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum , nella specie, non vi è stata alcuna compromissione di posizioni soggettive acquisite in quanto le particolari modalità e tempi di introduzione della nuova normativa - la cui entrata in vigore è stata più volte differita - riferiti all'atto processuale di cui si tratta, e cioè all'istanza di conversione del pignoramento, ha consentito ai debitori assoggettati a procedure esecutive di poter disporre di un termine, in ogni caso non inferiore a due mesi, tale da non incidere gravemente sulla facoltà di presentare l'istanza di conversione del pignoramento (del resto proponibile subito dopo il pignoramento stesso).

Norme citate