Articolo 510 - CODICE PROCEDURA CIVILE
(( (Distribuzione della somma ricavata).))
((Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione)).((115))
((116))
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 52/1978Depositata il 10/05/1978
ORD. 52/78. PROCESSO PENALE - DECRETO PENALE - OPPOSIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ASSENTE ALL'UDIENZA SENZA GIUSTIFICAZIONE - CONFERMA DEL DECRETO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 46/1957 e S. n. 170/1963.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 510, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.