Articolo 391 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 207/2009Depositata il 09/07/2009
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391- bis , primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), dello stesso codice. Come già reiteratamente affermato, il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, e ciò vale tanto nel caso in cui la Corte sia incorsa in errore nel controllo di atti del processo a quo , quanto nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto nella lettura di atti interni al suo giudizio. Se non fosse possibile porre rimedio all'errore "percettivo", dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso, si verificherebbe un automatico e palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 Cost., sotto lo specifico aspetto di assicurare la effettività del giudizio di cassazione: quest'ultimo parametro, anzi, deve essere letto anche nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, Cost., in tema di controllo di legalità riservato alla Suprema Corte avverso tutte le sentenze. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti. -V. i precedenti specifici citati, sentenze n. 395/2000, n. 36/1991 e n. 17/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 391 BIS, comma 1
- decreto legislativo-Art. 16
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/2006Depositata il 24/02/2006
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 391- bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in quanto l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consente la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo . > >- Manifesta inammissibilità per insufficienza della motivazione, tale da non consentire il controllo della rilevanza della questione nel giudizio a quo : ordinanze n. 365, n. 309 e sentenza n. 257/2004.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 305/2001Depositata il 25/07/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori. - In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988. M.F.
Parametri costituzionali
Pronuncia 224/1996Depositata il 03/07/1996
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volonta', esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimita'), in quanto - posto che il principio della definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, e' espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettivita' del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilita' consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non puo' essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio di legittimita'; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1996Depositata il 18/04/1996
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo
Norme citate
- legge-Art. 67
- codice di procedura civile-Art. 391 BIS
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.