Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 391 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Pronuncia sulla rinuncia). ((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione)).((152)) Il decreto ((, l'ordinanza)) o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.((152)) Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 207/2009Depositata il 09/07/2009

Procedimento civile - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ex art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a provvedimenti della Corte di Cassazione in relazione ai quali il suddetto errore può riscontrarsi e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391- bis , primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), dello stesso codice. Come già reiteratamente affermato, il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, e ciò vale tanto nel caso in cui la Corte sia incorsa in errore nel controllo di atti del processo a quo , quanto nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto nella lettura di atti interni al suo giudizio. Se non fosse possibile porre rimedio all'errore "percettivo", dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso, si verificherebbe un automatico e palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 Cost., sotto lo specifico aspetto di assicurare la effettività del giudizio di cassazione: quest'ultimo parametro, anzi, deve essere letto anche nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, Cost., in tema di controllo di legalità riservato alla Suprema Corte avverso tutte le sentenze. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti. -V. i precedenti specifici citati, sentenze n. 395/2000, n. 36/1991 e n. 17/1986.

Norme citate

Pronuncia 77/2006Depositata il 24/02/2006

ORD. 77/06. PROCEDIMENTO CIVILE - REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE IN CASO DI CONTRASTO TRA GIUDICATI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL 'NE BIS IN IDEM' - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 391- bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in quanto l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consente la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo . > >- Manifesta inammissibilità per insufficienza della motivazione, tale da non consentire il controllo della rilevanza della questione nel giudizio a quo : ordinanze n. 365, n. 309 e sentenza n. 257/2004.

Parametri costituzionali

Pronuncia 305/2001Depositata il 25/07/2001

Processo civile - Revocazione delle sentenze della corte di cassazione - Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso - Inesperibilita' del ricorso per revocazione, nel caso di successivo rinvenimento di documento decisivo, la cui mancata produzione, per causa non imputabile alla parte interessata, abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa - Prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della parità di trattamento tra le parti - Limiti all'intervento manipolativo richiesto - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori. - In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988. M.F.

Pronuncia 224/1996Depositata il 03/07/1996

SENT. 224/96. CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO INCORSA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (NELLA SPECIE: DIFETTO DI AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE) - PREVISIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, DELL'EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI RINVIO DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI EMETTERE PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITA' O INAMMISSIBILITA' DELLA DECISIONE NEL MERITO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volonta', esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimita'), in quanto - posto che il principio della definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, e' espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettivita' del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilita' consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non puo' essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio di legittimita'; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma

Pronuncia 119/1996Depositata il 18/04/1996

SENT. 119/96. PROCESSO CIVILE - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA (SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA OPPURE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA) - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLO STESSO ISTITUTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.