Pronuncia 119/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. francesco guizzi, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal comune di Venezia contro Pometon S.p.a. ed altra, iscritta al numero 677 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione del comune di Venezia; Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996. Il Presidente: Ferri Il Redattore: Santosuosso Il Cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Thu Apr 18 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 119/96. PROCESSO CIVILE - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA (SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA OPPURE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA) - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLO STESSO ISTITUTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 67
- codice di procedura civile-Art. 391 BIS