Articolo 437 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 104/1988Depositata il 26/01/1988
Il divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 65/1980.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 437, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 82/1988Depositata il 26/01/1988
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello trova la sua coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado dalla legge n. 533 del 1973, con l'attuazione dei principi di oralita` e di immediatezza; pertanto, il divieto non e` applicabile nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il rito previgente a tale legge, poiche`, in tal caso, lo 'ius novorum' consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato come un effetto gia` prodotto dalla sentenza conclusiva di detto grado di giudizio. (Non fonda- tezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legit- timita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa agli artt. 437, comma secondo, cod. proc. civ., e 20, comma primo, L. 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non consentono, in via transitoria, la proposizione di nuove eccezioni in appello nel caso di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge e sottopo- sti, in fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 437, comma 2
- legge-Art. 20, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.