Articolo 70 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 214/1996Depositata il 25/06/1996
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <<provvedimenti relativi ai figli>>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilita', ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonche' S. n. 55/1979. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 70
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