Articolo 28 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 30-bis, primo comma, e 38 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione «nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto». L'ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, risulta infatti carente nella motivazione spettando al giudice 'a quo' il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità. - V., da ultimo, ordinanza n. 315/2002, richiamata con riferimento al principio applicato nella decisione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Non costituisce formale proposizione di incidente di costituzionalità l'ordinanza con la quale il giudice si limita a rilevare che sulla materia oggetto del contendere è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale in altro giudizio, e dispone la sospensione del processo in attesa della sua definizione. Pertanto, gli atti pervenuti risultano irricevibili e vanno rinviati al giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 264/1995, n. 9/1991. M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio. M. R.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalita'. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo
La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).