Articolo 36 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <