Articolo 20 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Non costituisce formale proposizione di incidente di costituzionalità l'ordinanza con la quale il giudice si limita a rilevare che sulla materia oggetto del contendere è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale in altro giudizio, e dispone la sospensione del processo in attesa della sua definizione. Pertanto, gli atti pervenuti risultano irricevibili e vanno rinviati al giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 264/1995, n. 9/1991. M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio. M. R.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalita'. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo
Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto gia' ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite puo', a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonche' S. n. 158/1982; v. altresi', con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilita' con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra piu' giudici" gia' prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.