Articolo 20 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
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Massime della Corte Costituzionale

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