Articolo 637 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost. Negli stessi termini, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., deve essere respinta l'eccezione, sollevata dai ricorrenti nei giudizi principali, di improponibilità e, comunque, di inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, la Corte rimettente - che ha puntualmente svolto l'indagine sulla rilevanza della questione nei giudizi a quibus , in cui vengono in rilievo le posizioni degli avvocati e non dei notai o di altre categorie professionali - deve fare applicazione della norma censurata, sicché il dubbio sulla sua legittimità costituzionale è, nella fattispecie, rilevante.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. La ratio della censurata disposizione - correttamente identificata nella finalità di agevolare l'avvocato per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale - esclude, innanzitutto, che sia violato il principio di ragionevolezza. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla rimettente, la detta ratio è venuta meno per effetto delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento, che, in esecuzione di una sentenza resa dalla Corte di Giustizia comunitaria il 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), hanno svincolato l'iscrizione all'albo dalla residenza nella circoscrizione del corrispondente tribunale, prevedendo il criterio alternativo del domicilio professionale. Infatti, detto domicilio (che non di rado coincide con la residenza) s'identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista, cioè con il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell'ordine competente; e proprio con riferimento a tale concetto ben si giustifica lo scopo, perseguito dalla disposizione in esame, di agevolare l'avvocato nel recupero dei crediti professionali. Del pari insussistente è la denunciata violazione del principio di uguaglianza. In particolare, non è pertinente il riferimento agli altri cittadini, perché la previsione normativa concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed i clienti, sicché gli altri cittadini non ne sono destinatari; quanto alle altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma, vale il rilievo che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata; infine, in merito al rapporto tra l'avvocato e il cliente, la facoltà processuale attribuita al primo, ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, costituisce il frutto di una scelta non irragionevole del legislatore. Per la dichiarazione di non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 137/1975, ove sono stati posti in luce i caratteri di peculiarità della professione legale. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007, n. 341/2006, ordinanze n. 134/2009 e n. 318/2008.
Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l?opposizione al debitore non incidono ? come la Corte ha già affermato ? in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l?orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell?art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell?art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. - Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto non sono stati addotti dal giudice 'a quo' nuovi argomenti, tali da indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione, con la quale la stessa questione e' stata dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 218/1996. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi prospettati dal giudice rimettente, a proposito della possibilita' per i creditori istanti di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere piu' difficoltosa l' opposizione al debitore, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimita' della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all' interno della stessa disciplina processuale, potendo essere valutati dal giudice dell' opposizione ai fini della liquidazione delle spese e della eventuale responsabilita' ex art. 96, cod. proc. civ.. Inoltre, il parametro dell' art. 25, Cost., non risulta pertinente, secondo i principi gia' chiariti dalla Corte, che ne escludono l' attinenza riguardo alla ripartizione della competenza territoriale dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso. - Cfr. S. nn. 251/1986, 269/1992; O. n. 434/1993. red.: A. M. Marini
L'art. 637, comma terzo, codice di procedura civile, che consente agli avvocati e procuratori, per il pagamento di onorari professionali, di proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine, (attribuendo in tal modo ai primi una facolta' di scelta riguardo al giudice competente per territorio) non viola l'art. 24 della Costituzione: infatti nei confronti di tutti gli esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi si puo' e si deve presupporre una generica fiducia come riflesso delle qualita' da essi normalmente possedute con la conseguenza che la necessita' imposta al cliente dal citato art. 637, c.p.c., non incide sul criterio di scelta del difensore "intuitu personae".
Gli avvocati e i procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio della professione si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarita' che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione delle remunerazioni loro dovute: conseguentemente non viola l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., che consente ai professionisti legali di scegliere unilateralmente la competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione verso il cliente per il pagamento degli onorari.