Pronuncia 137/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 637, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 12 giugno 1973 dal pretore di Ferrara in due procedimenti civili vertenti tra Forniti Giorgio e Minerbi Alberto, iscritte ai nn. 370 e 371 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 137/75 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 637, TERZO COMMA - DOMANDA DI INGIUNZIONE PROPOSTA DA AVVOCATI E PROCURATORI CONTRO I PROPRI CLIENTI - FACOLTA' DI SCELTA DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEL CLIENTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.

L'art. 637, comma terzo, codice di procedura civile, che consente agli avvocati e procuratori, per il pagamento di onorari professionali, di proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine, (attribuendo in tal modo ai primi una facolta' di scelta riguardo al giudice competente per territorio) non viola l'art. 24 della Costituzione: infatti nei confronti di tutti gli esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi si puo' e si deve presupporre una generica fiducia come riflesso delle qualita' da essi normalmente possedute con la conseguenza che la necessita' imposta al cliente dal citato art. 637, c.p.c., non incide sul criterio di scelta del difensore "intuitu personae".

Parametri costituzionali

SENT. 137/75 B. PROFESSIONI LIBERE - AVVOCATI E PROCURATORI - LAVORATORI AUTONOMI - PECULIARITA' DELLA LORO POSIZIONE. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 637, TERZO COMMA - DOMANDA DI INGIUNZIONE PROPOSTA DA AVVOCATI E PROCURATORI CONTRO I PROPRI CLIENTI - GIUDICE COMPETENTE - FACOLTA' DI SCELTA RICONOSCIUTA A TALE PARTICOLARE CATEGORIA DI LAVORATORI AUTONOMI E CONSEGUENTE STATO DI SOGGEZIONE DEI LORO CLIENTI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Gli avvocati e i procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio della professione si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarita' che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione delle remunerazioni loro dovute: conseguentemente non viola l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., che consente ai professionisti legali di scegliere unilateralmente la competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione verso il cliente per il pagamento degli onorari.

Parametri costituzionali