Pronuncia 410/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 637, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 27 luglio 2004 dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Lindt & Sprungli e Duemme S.r.l. iscritta al n. 988 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 637 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 410/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO IN VIA MONITORIA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO OLTRE I CASI DI COMPETENZA INDEROGABILE EX ART. 28 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE (IN BASE AL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE) - CONTRASTO CON LA FUNZIONE DI ORGANO DECISORIO IMPARZIALE SPETTANTE AL GIUDICE GIÀ NELLA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO - INCIDENZA SUL CONTRADDITTORIO COME VALORE FONDANTE DEL PROCESSO - COMPRESSIONE DELL'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO CHE NON PRECLUDE LA RILEVABILITÀ D?UFFICIO DELLA INCOMPETENZA PER TERRITORIO FUORI DEI CASI DI CUI ALL?ART. 28 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE IN SENSO OSTATIVO A TALE INTERPRETAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l?opposizione al debitore non incidono ? come la Corte ha già affermato ? in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l?orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell?art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell?art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. - Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.