Articolo 27 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione). Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
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Massime della Corte Costituzionale

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