Articolo 480 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del ?diritto vivente?, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l?evocato ?diritto vivente? si riferisce all?ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello ?dell'esecuzione?, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. - Sull?interpretazione dell?art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.
La forma di notificazione prevista dall'art. 480, terzo comma, a norma del quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, le notificazioni si eseguono presso la cancelleria del giudice stesso ed il cancelliere non e' tenuto a darne notizia alla parte interessata, non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto detta forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi e' a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce ne' rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben puo' con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere cosi' alla sua difesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 480, terzo comma c.p.c.).
L'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sara' sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, ne' comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.