Pronuncia 51/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1996 dalla Corte d'appello di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A. ed altri e Filocamo Felice Maria, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997 e l'11 novembre 1996 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Stabile Carmine e la Società Editrice Il Messaggero S.p.A. ed altro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., di Filocamo Felice Maria e di Stabile Carmine nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi gli avvocati Paolo Barile per la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., Enzo Musco per Filocamo Felice Maria, Giovanni Giacobbe per Stabile Carmine e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 51/98 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA FRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <<limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata>>; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, <<nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa>> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>; cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo

SENT. 51/98 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <<nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivati da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato >> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>. Cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo