Articolo 31 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Cause accessorie). La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)).((90))
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.