Pronuncia 269/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1991 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. C.T.G. e la S.n.c. C3F di Chittolina Evaristo e C. iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 269/92. PROCEDIMENTO CIVILE - COMPETENZA TERRITORIALE - FORO FACOLTATIVO PER LE CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto gia' ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite puo', a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonche' S. n. 158/1982; v. altresi', con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilita' con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra piu' giudici" gia' prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.

Parametri costituzionali