Articolo 40 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 159/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 36
- codice di procedura civile-Art. 40, comma 7
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 36
- codice di procedura civile-Art. 40
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma sesto e settimo, cod.proc.civ., censurati - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabiliscono che quando le cause connesse per accessorieta', per garanzia, per accertamenti incidentali o per compensazione sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale "il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale", atteso che nessuno dei predetti casi di connessione ricorreva nel giudizio 'a quo'. L.T.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 40, comma 7
- codice di procedura civile-Art. 40, comma 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 308/1991Depositata il 26/06/1991
La impossibilita', per il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, di rimettere le parti innanzi al giudice preventivamnte adito per altra causa connessa, non comporta violazione del diritto di difesa in quanto il 'simultaneus processus' e' mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, anche se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contradittorio; tanto piu' quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale, nel caso - in difetto delle condizioni per la pronuncia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 645
- codice di procedura civile-Art. 40
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.