Articolo 186 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 237/2005Depositata il 16/06/2005
E? manifestamente inammissibile, per la non corretta individuazione della norma concretamente applicabile nel giudizio 'a quo' e per la carenza di motivazione in ordine all?impossibilità di emettere l?invocata ordinanza ingiuntiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti 'ex' art. 633, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.», sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. - V., citata, per la dichiarazione di manifesta infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, l?ordinanza n. 545/2000.
Norme citate
Pronuncia 180/2004Depositata il 22/06/2004
L'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui, attraverso il richiamo al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria ? da apprezzare comunque alla luce del quadro complessivo delle emergenze processuali ? attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 545/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'ter', comma primo, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.). Come gia' rilevato il legislatore ha, con una scelta che non puo' essere considerata irrazionale, ritenuto di limitare la concedibilita' del provvedimento anticipatorio di condanna di cui si tratta a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una piu' consistente valenza probatoria in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva. La specificita' di tali casi rende la disciplina considerata inidonea a fungere da 'tertium comparationis' e, quindi, esclude che possa considerarsi violato il principio di eguaglianza. Altrettanto insussistente e' anche l'asserita lesione dell'art. 24 Cost. in quanto la norma denunciata lascia comunque intatta la facolta' della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio 'ante causam', sia del giudizio contenzioso ordinario (che e' la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata e rispetto al quale soltanto puo' essere rapportato il principio di ragionevole durata). - V. sentenza nn. 295/1995 e 65/1996 sulla specificita' della forma di tutela prevista dall'art. 186-'ter' cod. proc. civ. L.T.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 357/2000Depositata il 25/07/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'quater' codice procedura civile - nella parte in cui non prevede che l'ordinanza (anticipatoria di condanna) ivi disciplinata, costituisca titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale - per asserita violazione dell'art. 3 Costituzione, in considerazione dei meno rigorosi presupposti sulla base dei quali viene dichiarata esecutiva l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 186-'ter'. Nel quadro dell'ampia potesta' discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi - la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto e', infatti, coerente alla diversita' dei presupposti e delle finalita' cui rispondono i provvedimenti da dette norme rispettivamente disciplinati; potendo, al piu', configurare una mera disarmonia normativa, tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza 'ex' art. 186-'quater' ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale. Precedenti: - sentenze nn. 385/1997 e 168/2000 su natura ed effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna; - sentenze n. 65/1996 e 358/1996 sulla discrezionale del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 385/1997Depositata il 11/12/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, ove rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma, per essere infondata o non provata la domanda, possa condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza, in quanto - posto che l'art. 186-quater, cod. proc. civ.,, ha introdotto nel sistema processuale un istituto avente finalita' anticipatoria degli effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado (con il peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, puo' disporre, ad istanza di parte, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, e' idonea ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza); che con l'introduzione di tale norma il legislatore ha voluto perseguire una essenziale finalita', consistente nell'anticipare i tempi di realizzazione del "petitum" rispetto all'ordinario schema processuale e nel semplificarne le modalita', in tutti quei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni ed il giudice ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo invocato; che tale effetto si realizza mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza, dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneita' ad acquistare efficacia di sentenza; e che e' proprio in funzione di detta idoneita' che il provvedimento contiene tutte le statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorche' si verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di rinuncia della parte intimata - e' del tutto ragionevole la mancata previsione della operativita' del meccanismo processuale in esame, nel caso di rigetto dell'istanza, tenuto conto che, allorquando la domanda di condanna risulti infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione anticipata (realizzazione anticipata del "petitum") della tutela giurisdizionale; in quanto la scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori dell'ordinanza alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese, e' coerente con la "ratio" della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza ed a sostituirsi ad essa; ed in quanto non e' ravvisabile nessun contrasto con l'art. 24 Cost., considerando che, allorquando si sia concluso, con il rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi della disposizione impugnata, riprendono vigore le ordinarie regole processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il processo il giudice dispone in ordine alle spese. - O. nn. 7, 168 e 189/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 186 QUATER
- decreto-legge-Art. 7
Parametri costituzionali
Pronuncia 295/1995Depositata il 05/07/1995
A differenza di quanto previsto per il decreto ingiuntivo 'ante causam' - al momento dell'emissione del quale l'instaurazione del contraddittorio si presenta come meramente eventuale -, per l'ordinanza ingiunzione 'ex' art. 186 'ter' cod. proc. civ. - provvedimento anticipatorio di condanna, introdotto dalla novella del 1990, che il giudice istruttore puo' concedere in ogni stato e grado del processo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e 634, cod. proc. civ., eventualmente dotandolo della provvisoria esecutivita' nei casi contemplati dall'art. 642 -, il legislatore ha circoscritto le ipotesi di concedibilita' ai casi in cui il supporto documentale prodotto assuma una piu' consistente valenza probatoria, in termini di resistenza alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva, finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni dell'azione e del diritto vantato. Avere escluso la concedibilita' della ordinanza ingiunzione per i crediti dello Stato e degli enti pubblici quando si avvalgono dei libri o registri, di cui all'art. 635 cod. proc. civ., da essi stessi provenienti, quindi, benche' non sia l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima, non si appalesa irrazionale e lesivo del principio di eguaglianza, attesa la sostanziale differenza con i casi in cui il soggetto fornisce prova scritta del credito proveniente dal debitore o dal terzo. La possibilita' di emettere ordinanza ingiunzione nei casi (estratti autentici delle scritture contabili per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di danaro fatte da imprenditori commerciali) previsti dall'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ., d'altra parte, non costituisce un utile argomento in senso contrario, perche' fa riferimento ad una norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali sulla prova nel processo civile, come tale inidonea a fungere da 'tertium comparationis'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'ter', primo comma, cod. proc. civ.). - In ordine alla finalizzazione del processo civile alla pronuncia di merito ed alla verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, v. S. n. 220/1986. red.: A. Greco
Norme citate
- legge-Art. 21
- codice di procedura civile-Art. 186 TER, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 295/1995Depositata il 05/07/1995
Posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, va riconosciuta al legislatore un'ampia potesta' discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la mancata previsione della possibilita' per lo Stato e gli enti pubblici di ottenere ordinanza ingiunzione ex art. 186 'ter' cod. proc. civ., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 635 cod. proc. civ., lascia tuttavia intatta la loro facolta' di avvalersi degli altri mezzi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del procedimento monitorio 'ante causam' nelle forme privilegiate previste dall'art. 635 cod. proc. civ., non rilevando in proposito eventuali possibili difficolta' di ordine procedimentale - conseguenti alla proposizione, da parte del debitore, di un giudizio di accertamento negativo del credito che precede l'istanza monitoria - le quali, risolvendosi in circostanze meramente fattuali discendenti dalla concreta applicazione degli istituti, non involgono un problema di costituzionalita'. L'esigenza del 'simultaneus processus', secondo quanto gia' affermato dalla Corte, si configura infatti come "mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa". - Sul 'simultaneus processus', v. O. n. 308/1991. In ordine al rilievo delle mere difficolta' di fatto in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, v. S. n. 188/1995. Quanto all'ampia potesta' discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. S. nn. 253/1994, 471/1992, O. nn. 550/1987 e 170/1986. red.: A. Greco
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 186 TER, comma 1
- legge-Art. 21
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.