Articolo 153 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 270/1991Depositata il 12/06/1991
La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformita' della cui ragionevolezza non puo' dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 153
- codice di procedura civile-Art. 702
- codice di procedura civile-Art. 690, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 900/1988Depositata il 26/07/1988
Nel processo civile, l'immutabilita' dei termini perentori, sia legali che giudiziali, (oltre a rispondere a generali ed indiscutibili motivi di certezza) tende, in particolare a garantire una effettiva parita' di diritti delle parti, contemperandone l'esercizio con le esigenze della difesa. Con le quali ultime manifestamente pertanto non contrasta l'inderogabilita' del termine perentorio per la notifica del ricorso (e del decreto di comparizione) in tema di opposizione agli atti esecutivi. Mentre nelle peculiari ipotesi della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad intimazione di licenza o sfratto dopo la convalida (sub artt. 650 e 668 c.p.c.) la forza maggiore e' bensi' presa in considerazione, ma solo sotto il diverso profilo della sua rilevanza come causa impeditiva della conoscenza (che deve essere effettiva) dell'evento dal quale la legge fa decorrere il termine per l'esercizio delle rispettive attivita' difensive (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale degli artt. 153, 618, co. primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) - cfr. sentt. 139/1967; 106/1973; 34/1974.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 153
- codice di procedura civile-Art. 618, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.