Articolo 630 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 45/2023Depositata il 17/03/2023
Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, incluso quello esecutivo, che è volto a dare effettiva attuazione ai provvedimenti giurisdizionali. ( Precedenti: S. 176/2001 - mass. 26277; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 28/2023 - mass. 45401; O. 168/2002 - mass. 26983; S. 321/1998 - mass. 24090; S. 128/2021, mass. 43960 ). Costituisce corollario del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione l'esigenza che il giudice non subisca la forza della prevenzione derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda . Nell'ambito del processo civile, il giudice è esposto alla forza della prevenzione allorché sia chiamato a ripercorrere l'identico itinerario logico seguito in altro grado dello stesso giudizio, dovendosi intendere con tale espressione anche la fase a contenuto impugnatorio, che si succede alla prima con carattere di autonomia e che si conclude con una pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario. ( Precedenti: S. 78/2015 - mass. 38354; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 497/2002 - mass. 27441; S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918 ). Nell'ipotesi in cui la legge prevede un'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio per aver conosciuto della causa in un altro grado del processo, sussiste l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 52 cod. proc. civ. ( Precedenti: S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., l'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae , che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti lato sensu impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo. Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 522/2002 - mass. 27457 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 630, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 105/2004Depositata il 01/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell?applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 623
- codice di procedura civile-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 546/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione gia' dichiarata piu' volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutivita' del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale 'ex tunc' del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 630
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 195/1981Depositata il 17/12/1981
Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. - come interpretato dal giudice a quo - comporta la irreclamabilita` della ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinunzia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattivita` delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 63, c.p.c.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 629
- codice di procedura civile-Art. 630
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.