Articolo 590 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Provvedimento di assegnazione).
Se la vendita ((...)) non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. ((148))
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586. (113a) (115) (116)
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